Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Economie risultanti all'UPB 4.16.41 - Autorizzazione ad utilizzarle per il finanziamento di attività di politiche sociali - Assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente - Violazione del principio della copertura della spesa - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 207, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che autorizza la Giunta regionale ad utilizzare le economie risultanti all'UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attività di politiche sociali previste dalle leggi nn. 328 del 2000 e 431 del 1998, nonché dalla legge regionale n. 11 del 2007. Infatti, in assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la copertura del finanziamento delle attività di cui alle leggi menzionate è assente; inoltre, la stessa legge di contabilità regionale richiede che le entrate con vincolo di destinazione siano già accertate.
- Sulla necessità che le entrate con vincolo di destinazione siano già accertate, v. la citata sentenza n. 70/2012.