Sentenza 141/2014 (ECLI:IT:COST:2014:141)
Massima numero 37958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37948  37949  37950  37951  37952  37953  37954  37955  37956  37957  37959  37960  37961  37962  37963  37964  37965  37966


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Economie risultanti all'UPB 4.16.41 - Autorizzazione ad utilizzarle per il finanziamento di attività di politiche sociali - Assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente - Violazione del principio della copertura della spesa - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 207, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che autorizza la Giunta regionale ad utilizzare le economie risultanti all'UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attività di politiche sociali previste dalle leggi nn. 328 del 2000 e 431 del 1998, nonché dalla legge regionale n. 11 del 2007. Infatti, in assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la copertura del finanziamento delle attività di cui alle leggi menzionate è assente; inoltre, la stessa legge di contabilità regionale richiede che le entrate con vincolo di destinazione siano già accertate.

- Sulla necessità che le entrate con vincolo di destinazione siano già accertate, v. la citata sentenza n. 70/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 207

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte