Aree protette - Norme della Regione Sicilia - Istituzione di parchi regionali e riserve naturali - Procedimento - Momenti partecipativi degli enti locali limitati alla formulazione di proposte e osservazioni con riferimento al solo piano regionale dei parchi e delle riserve naturali - Esclusione di qualsiasi forma di partecipazione dei Comuni e degli enti esponenziali con riferimento al procedimento istitutivo delle singole aree protette - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 22 della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) - gli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, nella parte in cui, diversamente dalla normativa statale, prevedono momenti di partecipazione (osservazioni e proposte) soltanto con riferimento al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, escludendo qualsiasi forma di partecipazione dei Comuni e degli enti esponenziali con riferimento al procedimento istitutivo delle singole aree protette. La disciplina delle aree protette - che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - è contenuta nella legge n. 394 del 1991 e detta i princìpi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo anche i connotati di normativa interposta. Tra tali principi rientra anche quello che prevede la partecipazione delle Province, delle comunità montane e dei Comuni nel procedimento destinato all'istituzione delle aree naturali protette regionali nonché la loro gestione, entrambi aspetti che costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale (art. 22, comma 2). La disposizione regionale censurata, invece, stabilendo che si provvede alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, si limita a prevedere forme di partecipazione meramente consultive, potendo gli enti territoriali presentare solo osservazioni, tra l'altro non in relazione al provvedimento istitutivo di una determinata area protetta, ma solo alla pubblicazione della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.
- Sulla riconducibilità della disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., v., ex plurimis, le sentenze nn. 263/2011 e 44/2011.
- Sull'affermazione per la quale la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i princìpi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo dunque anche i connotati di normativa interposta, v. le sentenze nn. 14/2012, 108/2005 e 282/2000.