Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che "tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità" - Disposizione riproduttiva di quella statale che incide sulla materia del diritto civile, in un ambito riservato allo Stato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 1, comma 27, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che sanziona con l'inefficacia tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. La modifica apportata alla disposizione censurata dalla legge regionale n. 41 del 2012, che ha sostituito la sanzione di inefficacia con quella di nullità, non incide sostanzialmente sui termini della questione, con la conseguenza che, per un verso, la novellazione non è satisfattiva delle ragioni del ricorrente e, per altro verso, lo scrutinio deve avere riguardo alla disposizione nel testo attualmente vigente. Infatti, non rileva che la norma regionale riproduca ora quella statale di riferimento (art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004). Ciò che conta è che la disposizione censurata vada ad incidere sulla materia del diritto civile, così ingerendosi in un ambito competenziale in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale.
- Sull'impossibilità per la Regione di emanare alcuna normativa, anche a carattere meramente riproduttivo, in ambiti competenziali rimessi alla legislazione esclusiva o concorrente dello Stato, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 271/2009, 153/2006 e 29/2006.