Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni di fondi straordinari in ambiti riferiti a spese non obbligatorie - Contrasto con la normativa statale che pone il divieto di spese non obbligatorie, in grado di aggravare il disavanzo sanitario regionale, con l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e l'esecuzione del mandato commissariale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Omessa quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria, con riguardo alla disposizione di cui al comma 180 - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, commi da 164 a 166, da 176 a 191, e 203, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che istituisce fondi straordinari in ambiti riferiti a spese non obbligatorie. Le predette disposizioni sono state definanziate dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 14 del 2011; tuttavia, tale definanziamento opera per il corrente esercizio finanziario ed è rinviato ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente. Pertanto, rimanendo invariata la precettività delle norme di spesa, l'intervenuto definanziamento per il solo 2011 non ne elide la lesività denunciata dal ricorrente. A tal fine, rileva che tutte le norme anzidette prevedano, espressamente o implicitamente, spese non obbligatorie, in contrasto con il divieto posto dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, così da porre misure lesive della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in grado di aggravare il disavanzo sanitario regionale, con l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale.
- Sull'illegittimità costituzionale di norme regionali in grado di aggravare il disavanzo sanitario, perciò tali da ostacolare l'attuazione del piano di rientro e l'esecuzione del mandato commissariale, v. le citate sentenze nn. 180/2013, 79/2013, 18/2013 e 131/2012.