Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Riassetto della rete della diagnostica di laboratorio - Fondazione CEINGE - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 209, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che, nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica e nei limiti previsti dal piano di rientro, abilita il Servizio sanitario regionale ad avvalersi, nel settore della diagnostica di laboratorio per le attività di elevata complessità, della fondazione CEINGE. Il comma censurato è stato sostituito, a decorrere dal 29 gennaio 2012, dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 3 del 2012, il quale ha previsto che il CEINGE è centro di riferimento per la genetica molecolare e, attraverso la stipula di specifici protocolli d'intesa, fornisce le prestazioni specialistiche di alta complessità, in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, con i Programmi operativi e con i principi di riorganizzazione della rete laboratoristica regionale di cui al decreto del commissario ad acta n. 55 del 2010. Si tratta di modifica satisfattiva delle ragioni del ricorrente.