Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzione dell'Osservatorio regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA) - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 221, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che istituisce l'Osservatorio regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della Regione in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all'uomo. La disposizione è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 3 del 2012 che ha attribuito all'ORSA lo svolgimento delle predette funzioni di supporto in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, con i Programmi operativi e con il Piano Sanitario Regionale 2011-2013 approvato con il decreto commissariale n. 22 del 2011. La modifica è obiettivamente satisfattiva delle ragioni del ricorrente in quanto pone l'istituzione dell'ORSA in linea con le previsioni del citato decreto commissariale; coerentemente, é seguita l'abrogazione delle disposizioni (commi 222 e 223) che disciplinavano l'ubicazione dell'Osservatorio e lo stanziamento in suo favore.