Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Disposizioni per il risanamento finanziario del servizio sanitario - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - degli artt. 1, commi da 224 a 230, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 e 1, commi 1, lett. c), e 2, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, recanti disposizioni per il risanamento finanziario del servizio sanitario. Infatti, la legge regionale n. 41 del 2012 ha eliminato dal comma 224 la previsione dell'intervento della Giunta con riferimento a talune competenze riservate al Commissario ad acta ed il sostituito comma 231 ha riassegnato al Commissario tutte le attribuzioni in precedenza rimesse dai commi da 224 a 230 alla Giunta. Il tutto con l'interpolazione, da parte della legge regionale n. 3 del 2012, di una clausola di aderenza della disciplina legislativa regionale al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, la quale - una volta direttamente investito il Commissario ad acta delle relative competenze ed attribuzioni - non costituisce una clausola di mero stile, bensì è previsione congruente rispetto allo scopo.