Sentenza 141/2014 (ECLI:IT:COST:2014:141)
Massima numero 37966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
19/05/2014; Decisione del
19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN), quale supporto all'attività di programmazione sanitaria della Giunta - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN), quale supporto all'attività di programmazione sanitaria della Giunta - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, commi 244 e 245, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che autorizza la Giunta regionale a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza dei criteri generali ivi indicati, disponendo l'abrogazione della legge istitutiva dell'ARSAN stessa dalla data di entrata in vigore delle nuove norme regolamentari. Il comma 244 è stato ripetutamente sostituito dagli artt. 1, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 3 del 2012, 4, comma 6, della legge regionale n. 27 del 2012 e 1, comma 44, lett. a), della legge regionale n. 5 del 2013: il testo in vigore dal 22 maggio 2013 detta i criteri generali di riorganizzazione dell'ARSAN, da attuarsi tramite regolamento della Giunta, per farne una "tecnostruttura" a supporto tecnico dell'attività del Consiglio e della Giunta regionali. A sua volta il comma 245 è stato inizialmente modificato dall'art. 52, comma 3, lett. d), della legge regionale n. 1 del 2012 e poi sostituito dagli artt. 4, comma 7, della legge regionale n. 27 del 2012 e 1, comma 44, lett. b), della legge regionale n. 5 del 2013: la disposizione prevede che l'ARSAN continui a svolgere le funzioni già esercitate fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244. Si tratta di modifiche satisfattive dell'interesse dedotto nell'impugnazione.
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, commi 244 e 245, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che autorizza la Giunta regionale a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza dei criteri generali ivi indicati, disponendo l'abrogazione della legge istitutiva dell'ARSAN stessa dalla data di entrata in vigore delle nuove norme regolamentari. Il comma 244 è stato ripetutamente sostituito dagli artt. 1, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 3 del 2012, 4, comma 6, della legge regionale n. 27 del 2012 e 1, comma 44, lett. a), della legge regionale n. 5 del 2013: il testo in vigore dal 22 maggio 2013 detta i criteri generali di riorganizzazione dell'ARSAN, da attuarsi tramite regolamento della Giunta, per farne una "tecnostruttura" a supporto tecnico dell'attività del Consiglio e della Giunta regionali. A sua volta il comma 245 è stato inizialmente modificato dall'art. 52, comma 3, lett. d), della legge regionale n. 1 del 2012 e poi sostituito dagli artt. 4, comma 7, della legge regionale n. 27 del 2012 e 1, comma 44, lett. b), della legge regionale n. 5 del 2013: la disposizione prevede che l'ARSAN continui a svolgere le funzioni già esercitate fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244. Si tratta di modifiche satisfattive dell'interesse dedotto nell'impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 244
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 245
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte