Sentenza 141/2014 (ECLI:IT:COST:2014:141)
Massima numero 37966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37948  37949  37950  37951  37952  37953  37954  37955  37956  37957  37958  37959  37960  37961  37962  37963  37964  37965


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN), quale supporto all'attività di programmazione sanitaria della Giunta - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, commi 244 e 245, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che autorizza la Giunta regionale a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza dei criteri generali ivi indicati, disponendo l'abrogazione della legge istitutiva dell'ARSAN stessa dalla data di entrata in vigore delle nuove norme regolamentari. Il comma 244 è stato ripetutamente sostituito dagli artt. 1, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 3 del 2012, 4, comma 6, della legge regionale n. 27 del 2012 e 1, comma 44, lett. a), della legge regionale n. 5 del 2013: il testo in vigore dal 22 maggio 2013 detta i criteri generali di riorganizzazione dell'ARSAN, da attuarsi tramite regolamento della Giunta, per farne una "tecnostruttura" a supporto tecnico dell'attività del Consiglio e della Giunta regionali. A sua volta il comma 245 è stato inizialmente modificato dall'art. 52, comma 3, lett. d), della legge regionale n. 1 del 2012 e poi sostituito dagli artt. 4, comma 7, della legge regionale n. 27 del 2012 e 1, comma 44, lett. b), della legge regionale n. 5 del 2013: la disposizione prevede che l'ARSAN continui a svolgere le funzioni già esercitate fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244. Si tratta di modifiche satisfattive dell'interesse dedotto nell'impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 244

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 245

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte