Sentenza 143/2014 (ECLI:IT:COST:2014:143)
Massima numero 37968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reato di incendio colposo - Raddoppio del termine di prescrizione - Termine di dodici anni superiore a quello del reato di incendio doloso pari a sette anni - Disciplina irragionevole e contrastante con il principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449 cod. pen.). La normativa censurata - per effetto della quale il reato di incendio colposo si prescrive nel termine di dodici anni, largamente superiore ai sette anni previsti dalla disciplina generale per la fattispecie di incendio doloso (art. 423 cod. pen.) - viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza in quanto, ribaltando la scala di gravità delle due figure criminose, assoggetta l'ipotesi meno grave - secondo la valutazione legislativa espressa nelle comminatorie di pena, in coerenza con il rapporto sistematico che intercorre tra il dolo e la colpa - ad un trattamento assai più rigoroso, sotto il profilo considerato, rispetto alla corrispondente ipotesi più grave. La deroga alla regola generale di computo dei termini di prescrizione correlata alla gravità del reato - introdotta dalla norma censurata in relazione al reato di incendio colposo - non può infatti essere giustificata, nel raffronto con il trattamento riservato all'omologa figura dolosa, né sulla base di considerazioni legate al grado di allarme sociale (trattandosi di fattispecie identiche sul piano oggettivo che si differenziano tra loro unicamente per la componente psicologica), né sulla base di ragioni di ordine probatorio (non potendo il tasso di complessità delle indagini per l'ipotesi colposa essere tale da giustificare un termine di prescrizione quasi doppio rispetto a quello dell'omologo illecito commesso intenzionalmente).

- Sulla prescrizione quale istituto di natura sostanziale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 324/2008 e 393/2006.

- Sulla ratio della prescrizione, nel senso che essa si collega, da un lato, all'interesse generale a non perseguire più i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune e, dall'altro, al "diritto all'oblio" dei cittadini, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 23/2013, 393/2006 e 202/1971 e ordinanza n. 337/1999.

- Nel senso che la regola generale di computo della prescrizione posta dal legislatore non costituisce un «momento necessario di attuazione - o di salvaguardia - dei principi costituzionali», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 455/1998 e ordinanza n. 288/1999.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 157  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte