Sentenza 144/2014 (ECLI:IT:COST:2014:144)
Massima numero 37969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37970


Titolo
Impresa e imprenditore - Nuove iniziative produttive - Disciplina delle zone a burocrazia zero, già prevista con riferimento al "Meridione d'Italia" - Applicazione, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale - Ricorso della Provincia di Trento - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della ricorrente, medio tempore non applicato - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 87, 88 e 107 del statuto trentino, 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza concorrente e residuale. In particolare, la disciplina delle "zone a burocrazia zero" - già prevista con riferimento al "Meridione d'Italia" dall'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010 - che il comma 1 dell'impugnato art. 14 estende, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, all'intero territorio nazionale, è stata abrogata dall'art. 37-bis, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 179 del 2012. La dichiarazione della parte ricorrente circa la mancata applicazione medio tempore della censurata disposizione nel corrispondente territorio, unitamente al carattere pienamente satisfattivo delle pretese avanzate con l'impugnativa, risulta sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto proveniente dalla stessa parte, titolare dell'interesse ad impugnare la norma in sede di giudizio in via di azione ed in quanto riguardante circostanze da questa direttamente acclarabili e non contestate da controparte.

- Nel senso che la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata satisfattiva delle pretese di parte ricorrente costituisce una delle due condizioni per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, v. le citate sentenze nn. 272/2013, 246/2013 e 228/2013.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 1

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 2

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 3

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 4

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 5

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 87

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 88

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4