Sentenza 144/2014 (ECLI:IT:COST:2014:144)
Massima numero 37970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37969


Titolo
Impresa e imprenditore - Nuove iniziative produttive - Applicazione, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale, della disciplina delle zone a burocrazia zero, già prevista con riferimento al "Meridione d'Italia" - Adozione dei provvedimenti demandata all'ufficio locale del Governo istituito in ciascun capoluogo di provincia - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Assoluta carenza di una qualsiasi esplicitazione sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al fine, sia dell'impossibilità che le funzioni amministrative possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori - Lesione delle attribuzioni della Regione Valle d'Aosta nella parte in cui la normativa impugnata è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione medesima - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a), p), q) e t), 3, comma 1, lett. a) ed e), 4 dello statuto valdostano, l'art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza primaria ed integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta. Infatti, la disposizione impugnata richiama l'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto, con normativa del tutto analoga, la possibilità di istituzione e la relativa regolamentazione delle "zone a burocrazia zero" nel "Meridione d'Italia" - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 232 del 2011, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente o residuale. Ne deriva che l'intera normativa censurata, che estende espressamente, fino al 31 dicembre 2013, all'intero territorio nazionale la medesima disciplina prevista dal menzionato art. 43, è viziata dagli stessi profili di incostituzionalità della disposizione richiamata, in ragione della assoluta carenza di una qualsiasi esplicitazione sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso funzioni amministrative attribuite a livello centrale, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di tale avocazione rispetto al fine voluto e ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia dell'impossibilità che le medesime funzioni non possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura)

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010, che prevede l'istituzione e la relativa regolamentazione «nel Meridione d'Italia» di «zone a burocrazia zero», v. la citata sentenza n. 232/2011.

- Nel senso che, a differenza del giudizio in via incidentale, quello in via principale ben può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi in cui sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose, v. le citate sentenze nn. 278/2010 e 249/2005.

- Sulla necessità del carattere effettivamente e plausibilmente controverso della questione, v. la citata ordinanza n. 342/2009.

- Per l'affermazione che la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere effettuata dall'organo legislativo almeno del livello territoriale interessato e che deve essere giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 232/2011, 278/2010, 76/2009, 165/2007, 88/2007, 214/2006 e 151/2005.

- Sulle condizioni di legittimità costituzionale di una legge statuale che attribuisca funzioni amministrative a livello centrale e ne regoli l'esercizio, v. la citata sentenza n. 232/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 1

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 2

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 3

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 4

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 5

legge  12/11/2011  n. 183  art. 14  co. 6

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 4  

legge  05/06/2003  n. 131  art. 8    co. 3