Sentenza 145/2014 (ECLI:IT:COST:2014:145)
Massima numero 37971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37972  37973  37974


Titolo
Imposte e tasse - Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - Destinazione delle maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo, nonché dall'incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica - Ricorso della Regione siciliana - Asserita sottrazione di tributi di spettanza regionale in mancanza di un'intesa sulle modalità di compensazione del relativo gettito - Difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto ed al principio di leale collaborazione - che destina le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo agli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo e all'incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica. Infatti, la lamentata mancanza di una clausola di salvaguardia che rimetta l'applicazione delle disposizione censurate alle procedure di recepimento previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, non tiene conto che, in realtà, le norme di attuazione sono già state adottate, in particolare con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965. Pertanto, non chiarendo in che modo la previsione di una clausola di salvaguardia avrebbe potuto impedire il preteso vulnus all'art. 43 dello statuto ed all'invocato principio di leale collaborazione, la ricorrente Regione non ha illustrato adeguatamente le ragioni per le quali le disposizioni impugnate avrebbero violato i parametri costituzionali invocati.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  26/04/2013  n. 43  art. 7  co. 3

decreto-legge  26/04/2013  n. 43  art. 7  co. 5

legge  24/06/2013  n. 71  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte