Imposte e tasse - Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - Destinazione delle maggiori entrate per l'anno 2013 all'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004 - Ricorso della Regione siciliana - Destinazione che non può considerarsi specifica, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata la norma che riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante dai commi 3 e 5 riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 43 dello statuto della Regione Sicilia e del principio di leale collaborazione, l'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario - derivante dalla rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Infatti, dalla lettura congiunta dei commi 4 e 5 dell'art. 7-bis emerge la destinazione al fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004, destinazione questa che non può essere riconosciuta come specifica. Non è integrata, pertanto, una delle tre condizioni (la natura tributaria, la novità e la specifica destinazione dell'entrata) richieste dall'art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, affinché eccezionalmente si possa riservare allo Stato il gettito delle entrate tributarie.
- Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012.
- Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., ex plurimis, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.