Sentenza 145/2014 (ECLI:IT:COST:2014:145)
Massima numero 37972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37971  37973  37974


Titolo
Imposte e tasse - Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - Destinazione delle maggiori entrate per l'anno 2013 all'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004 - Ricorso della Regione siciliana - Destinazione che non può considerarsi specifica, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata la norma che riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante dai commi 3 e 5 riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 43 dello statuto della Regione Sicilia e del principio di leale collaborazione, l'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario - derivante dalla rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Infatti, dalla lettura congiunta dei commi 4 e 5 dell'art. 7-bis emerge la destinazione al fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004, destinazione questa che non può essere riconosciuta come specifica. Non è integrata, pertanto, una delle tre condizioni (la natura tributaria, la novità e la specifica destinazione dell'entrata) richieste dall'art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, affinché eccezionalmente si possa riservare allo Stato il gettito delle entrate tributarie.

- Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012.

- Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., ex plurimis, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  26/04/2013  n. 43  art. 7  co. 3

decreto-legge  26/04/2013  n. 43  art. 7  co. 5

legge  24/06/2013  n. 71  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1