Sentenza 145/2014 (ECLI:IT:COST:2014:145)
Massima numero 37973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37971  37972  37974


Titolo
Imposte e tasse - Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - Destinazione delle maggiori entrate nel periodo 2014-2019 a copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria per carenza dei requisiti che consentono la devoluzione del maggior gettito riscosso nella Regione siciliana allo Stato - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, impugnato dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui prevede che il maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta fissa di bollo - realizzato nel periodo 2014-2019 nell'ambito del territorio della Regione siciliana - sia destinato alla concessione di contributi statali ai privati per la ricostruzione, riparazione o acquisto sostitutivo di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati o distrutti nel sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009. Infatti, emergendo con chiarezza dalla lettura congiunta dei commi 1 e 5 della predetta disposizione che tale entrata presenta il requisito della specifica destinazione, sono rispettate le tre condizioni richieste dall'art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, per l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate tributarie, cioè quella della natura tributaria, della novità e, appunto, della sua specifica destinazione.

- Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012.

- Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., ex plurimis, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  26/04/2013  n. 43  art. 7  co. 3

decreto-legge  26/04/2013  n. 43  art. 7  co. 5

legge  24/06/2013  n. 71  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1