Imposte e tasse - Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - Destinazione delle maggiori entrate per il periodo successivo all'esercizio 2019 a copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria per carenza dei requisiti che consentono la devoluzione del maggior gettito riscosso nella Regione siciliana allo Stato - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Esclusione che per il periodo successivo al 2019 il maggior gettito continui ad essere riservato allo Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto ermeneutico, la questione di legittimità costituzionaledell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non indica per il periodo successivo all'esercizio 2019 la destinazione del maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta fissa di bollo riscosso nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Infatti, non emergendo dalle disposizioni impugnate che tale maggior gettito continui ad essere riservato allo Stato anche dopo l'esercizio 2019, per quella data non opererà più il regime derogatorio alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, ma la suddetta regola generale si riespanderà automaticamente, senza necessità di un'esplicita previsione, in applicazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, secondo cui «Le leggi [...] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre [...] i tempi in esse considerati».
- Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012.
- Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., ex plurimis, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.