Sentenza 145/2014 (ECLI:IT:COST:2014:145)
Massima numero 37974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37971  37972  37973


Titolo
Imposte e tasse - Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - Destinazione delle maggiori entrate per il periodo successivo all'esercizio 2019 a copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria per carenza dei requisiti che consentono la devoluzione del maggior gettito riscosso nella Regione siciliana allo Stato - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Esclusione che per il periodo successivo al 2019 il maggior gettito continui ad essere riservato allo Stato - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, per erroneità del presupposto ermeneutico, la questione di legittimità costituzionaledell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non indica per il periodo successivo all'esercizio 2019 la destinazione del maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta fissa di bollo riscosso nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Infatti, non emergendo dalle disposizioni impugnate che tale maggior gettito continui ad essere riservato allo Stato anche dopo l'esercizio 2019, per quella data non opererà più il regime derogatorio alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, ma la suddetta regola generale si riespanderà automaticamente, senza necessità di un'esplicita previsione, in applicazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, secondo cui «Le leggi [...] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre [...] i tempi in esse considerati».

- Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012.

- Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., ex plurimis, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  26/04/2013  n. 43  art. 7  co. 3

decreto-legge  26/04/2013  n. 43  art. 7  co. 5

legge  24/06/2013  n. 71  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1