Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'Associazione siciliana della stampa e della sezione Assostampa Provinciale di Palermo - Soggetti che non sono parti nel giudizio a quo e non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilità.
È inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione siciliana della stampa e dalla Sezione Assostampa provinciale di Palermo nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che la nomina dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana avvenga prescindendo da qualsiasi procedura concorsuale o comunque selettiva, senza che ricorrano esigenze pubbliche che giustifichino tale scelta. Infatti, tali associazioni, soggetti estranei al giudizio principale, non risultano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
- Sull'ammissibilità dell'intervento di soggetti estranei al giudizio principale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 237/2013, 231/2013, 134/2013, 116/2013, 85/2013, 272/2013 e 223/2012, nonché le citate ordinanze nn. 318/2013 e 156/2013.