Ordinanza 146/2014 (ECLI:IT:COST:2014:146)
Massima numero 37976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
19/05/2014; Decisione del
19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:
37975
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Nomina dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione - Scelta che prescinde da qualsiasi procedura concorsuale o comunque selettiva - Carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Motivazione incongrua e contraddittoria - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Nomina dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione - Scelta che prescinde da qualsiasi procedura concorsuale o comunque selettiva - Carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Motivazione incongrua e contraddittoria - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile, per incongruità e contraddittorietà della motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che la nomina dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana avvenga prescindendo da qualsiasi procedura concorsuale o comunque selettiva, senza che ricorrano esigenze pubbliche che giustifichino tale scelta. Infatti, il rimettente omette di spiegare le ragioni per cui ritiene di dover applicare la disposizione censurata, descrivendo, inoltre, in modo insufficiente la fattispecie oggetto del giudizio a quo.
È manifestamente inammissibile, per incongruità e contraddittorietà della motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che la nomina dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana avvenga prescindendo da qualsiasi procedura concorsuale o comunque selettiva, senza che ricorrano esigenze pubbliche che giustifichino tale scelta. Infatti, il rimettente omette di spiegare le ragioni per cui ritiene di dover applicare la disposizione censurata, descrivendo, inoltre, in modo insufficiente la fattispecie oggetto del giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/07/1976
n. 79
art. 11
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte