Sentenza 37/2024 (ECLI:IT:COST:2024:37)
Massima numero 46022
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BARBERA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  07/02/2024;  Decisione del  07/02/2024
Deposito del 07/03/2024; Pubblicazione in G. U. 13/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  46023


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione (in particolare: tra poteri dello Stato) - Necessario carattere perentorio del relativo termine - Riammissione in termini per errore scusabile - Condizioni - Oggettiva, univoca, evidente e assoluta impossibilità al rispetto del termine, con connesso onere della prova (nel caso di specie: inammissibilità della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Catania in riferimento alla deliberazione con cui lo stesso Senato ha affermato che quanto pubblicato dal senatore Mario Michele Giarrusso in alcuni post della propria pagina Facebook sia stato espresso nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sia riconducibile alla garanzia di insindacabilità). (Classif. 111002).

Testo

Il giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione è configurato in termini di giudizio tra parti contrapposte e il carattere perentorio del termine di costituzione delle parti è connaturato al sistema di giustizia costituzionale, poiché preordinato ad assicurare il principio di parità, in funzione del rispetto del contraddittorio, e l’ordinato svolgimento del giudizio stesso, tale da garantire tempi certi di definizione; pertanto, la parte resistente [se non costituita nei termini] non può partecipare all’udienza pubblica per controdedurre oralmente e rassegnare le sue conclusioni.

Come per i giudizi in via incidentale deve essere riconosciuta la natura perentoria dei termini di costituzione anche nei giudizi per conflitto di attribuzione; sul piano testuale, tale soluzione va rinvenuta nel rinvio dell’art. 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale al menzionato art. 3 e nel raccordo tra il comma 4 dell’art. 26 e il precedente comma 3, che espressamente definisce perentorio il termine per il deposito del ricorso dopo la sua notificazione. (Precedenti: S. 222/2018 – mass. 40933; S. 75 del 2012 – mass. 36192; S. 257/2007; S. 190/2006 – mass. 30397; S. 108/2006 – mass. 30263; O. 63/2003 – mass. 27582; O. 430/2002 – mass. 27383; O. 394/2001 – mass. 26663).

L’istituto della riammissione in termini per errore scusabile, prevista dall’art. 37 del codice del processo amministrativo, è di stretta interpretazione e ha carattere eccezionale, sicché potrebbe essere utilizzato, in forza del rinvio di cui all’art. 22 della legge n. 87 del 1953, anche nei giudizi di fronte alla Corte costituzionale solo in casi di oggettiva, univoca, evidente e assoluta impossibilità al rispetto del termine (ovvero per ragioni assolutamente non ascrivibili a condotte omissive delle parti, ma semmai dovute a profili di forza maggiore), la cui prova della ricorrenza incombe su chi intende valersene.

(Nel caso di specie, è ribadita l’inammissibilità della costituzione in giudizio, già dichiarata con ordinanza dibattimentale letta all’udienza del 7 febbraio 2024, del Senato della Repubblica del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania, sez. quarta pen., in composizione monocratica, nei confronti dello stesso Senato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022, doc. IV-quater, n. 4, con cui ha affermato che quanto pubblicato dal senatore Mario Michele Giarrusso sulla propria pagina Facebook, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, sia riconducibile alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. La costituzione è tardiva, in quanto l’atto di costituzione è stato depositato in data 6 febbraio 2024, anziché entro il 4 ottobre 2023, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 26, comma 4, delle Norme integrative. Né può farsi ricorso – come richiesto dal Senato – alla riammissione in termini per errore scusabile, dal momento che la richiesta ricorrenza di un’oggettiva, univoca, evidente e assoluta impossibilità, la cui prova incomberebbe su lui stesso, non è stata neppure allegata).



Atti oggetto del giudizio

 16/02/2022  n. (Doc. IV-quater, n. 4)  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 26    co. 4