Ordinanza 147/2014 (ECLI:IT:COST:2014:147)
Massima numero 37977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Campania - Istituti autonomi case popolari (IACP) - Scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione - Nomina di commissari straordinari e di subcommissari, per un periodo massimo di diciotto mesi dalla nomina - Difetto di plausibile motivazione circa la sussistenza dell'interesse del ricorrente nel giudizio principale - Carente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., nella parte in cui prevede lo scioglimento immediato dei consigli di amministrazione degli istituiti autonomi case popolari (IACP) e la nomina, per ciascuno di essi, di un commissario straordinario da parte del Presidente della Giunta regionale. Infatti, il ricorrente nel giudizio principale, nominato componente del consiglio di amministrazione dello IACP di Caserta in data 12 marzo 2010, ha impugnato il decreto n. 94 del 2011 con il quale il Presidente della Regione Campania ha nominato, in applicazione della censurata disposizione, il relativo commissario straordinario. Tuttavia, il successivo 28 marzo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Caserta e, per effetto delle stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge n. 865 del 1971, sono cessati dalla carica i consiglieri di amministrazione dello IACP nominati su designazione del precedente consiglio provinciale. Quindi, poiché il suddetto ricorrente, al momento dell'approvazione della disposizione censurata, era già cessato dalla carica di consigliere siccome nominato sulla base di designazione di un consiglio provinciale disciolto, il collegio rimettente non ha fornito una plausibile motivazione circa la sussistenza dell'interesse ad agire nel giudizio principale. Inoltre, l'omessa valutazione di tali profili rende ha reso carente la motivazione sulla rilevanza contenuta nell'ordinanza di rimessione.

- Sull'inammissibilità della questione, per carenza di motivazione in punto di rilevanza, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 93/2014 e 58/2014.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  07/12/2010  n. 16  art. 19  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte