Stupefacenti e sostanze psicotrope - Riforma del testo unico sugli stupefacenti e sul trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti - Disposizioni introdotte in sede di conversione di un decreto-legge contenente disposizioni per il recupero dei tossicodipendenti detenuti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, in quanto divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti", impugnate in riferimento agli artt. 11, 77, secondo comma, 117, primo comma, Cost. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme censurate dai giudici a quibus. Quindi, tali disposizioni sono già state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc.
- In relazione al precedente giudizio che rende la questione manifestamente inammissibile, v la sentenza n. 32/2014.
- Sulla manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto, essendo rimosso dall'ordinamento con efficacia ex tunc la norma censurata, v. ex plurimis, le citate ordinanze n. 321/2013, n. 177/2013, n. 315 /2012 e n. 182/2012.