Ordinanza 150/2014 (ECLI:IT:COST:2014:150)
Massima numero 37980
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
19/05/2014; Decisione del
19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Torre annunziata - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Torre annunziata - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 16 ottobre 2013 con la quale è stato affermato che le dichiarazioni - in relazione alle quali pende procedimento penale - rese dall'On. Aniello Formisano, deputato all'epoca dei fatti, nei confronti di Ciro Borriello concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, nonché la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri.
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 16 ottobre 2013 con la quale è stato affermato che le dichiarazioni - in relazione alle quali pende procedimento penale - rese dall'On. Aniello Formisano, deputato all'epoca dei fatti, nei confronti di Ciro Borriello concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, nonché la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri.
Atti oggetto del giudizio
16/10/2013
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte