Reati e pene - Prescrizione - Determinazione del tempo necessario a prescrivere - Valutazione anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria (nello specifico: circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) - Ius superveniens - Necessità di nuova valutazione sulla perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 157, secondo comma, cod. pen. (come sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005) e 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti), impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., in quanto l'art. 157, secondo comma, cod. pen. non consente di tenere conto, ai fini del computo del termine di prescrizione, anche delle circostanze attenuanti con pena di specie diversa o a effetto speciale, come quella prevista dall'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il d.l. n. 146 del 2013 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2014) che, all'art. 2, comma 1, lett. a), ha modificato l'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, trasformando l'attenuante del fatto di lieve entità in una fattispecie autonoma di reato. A fronte di tale ius superveniens, spetta pertanto al rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
- Sulla restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce del mutato quadro normativo, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.