Sentenza 153/2014 (ECLI:IT:COST:2014:153)
Massima numero 37983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  21/05/2014;  Decisione del  21/05/2014
Deposito del 04/06/2014; Pubblicazione in G. U. 11/06/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Sanzioni amministrative - Decreto legislativo intitolato "attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" - Disposizioni, vigenti nel periodo ottobre 2007-giugno 2008, recanti le sanzioni amministrative per le violazioni relative alla durata media dell'orario di lavoro, al periodo annuale di ferie, al riposo giornaliero e ai riposi settimanali - Sanzioni amministrative più elevate rispetto a quelle di cui al sistema previgente - Violazione della legge delega che ha previsto come criterio direttivo che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso "saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi" - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 18-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213, recanti le sanzioni amministrative per le violazioni relative alla durata media dell'orario di lavoro, al periodo annuale di ferie, al riposo giornaliero e ai riposi settimanali. Dal confronto con la precedente disciplina della materia, contenuta nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e nella legge 22 febbraio 1934, n. 370, emerge in modo evidente che il sistema delineato dal d.lgs. n. 66 del 2003, pur in parte diverso da quello passato, presenta una definizione dei limiti di lavoro e delle relative violazioni omogenea rispetto a quella precedente, con la conseguenza che anche le relative sanzioni amministrative previste da tali diversi testi normativi corrispondono a violazioni da ritenersi omogenee. Dalla stessa comparazione risulta, però, che le sanzioni amministrative di cui all'art. 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003, sulla base di un'operazione di puro confronto aritmetico sul quale non sussistono dubbi interpretativi, sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente. Discende, pertanto, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché effettivamente sussiste la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge di delega n. 39 del 2002, il quale ha previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso «saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».

- Sull'attività ermeneutica da compiere per verificare la conformità della norma delegata alla norma delegante, vedi, fra le altre, le sentenze nn. 272/2012 e 184/2013.

- Sull'ammissibilità e sui requisiti dei decreti legislativi integrativi e correttivi, vedi la citata sentenza n. 206/2001.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  08/04/2003  n. 66  art. 18  co. 3

decreto legislativo  08/04/2003  n. 66  art. 18  co. 4

decreto legislativo  19/07/2004  n. 213  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  01/03/2002  n. 39  art. 2    co. 1  lett. c)