Sentenza 154/2014 (ECLI:IT:COST:2014:154)
Massima numero 37984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  21/05/2014;  Decisione del  21/05/2014
Deposito del 04/06/2014; Pubblicazione in G. U. 11/06/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Misure di contenimento della spesa pubblica - Personale in regime di diritto pubblico - Blocco delle progressioni automatiche degli stipendi per gli anni 2011-2013 ed efficacia solo giuridica delle progressioni di carriera comunque disposte nello stesso periodo - Lamentata compressione del diritto degli ufficiali della Guardia di finanza che nel corso del triennio abbiano acquisito il grado di maggiore o maturato i 13 anni di servizio senza demerito dalla nomina, di conseguire la remunerazione del lavoro straordinario nella misura corrispondente rispettivamente alla qualifica conseguita o all'anzianità raggiunta - Asserita irragionevole disparità di trattamento in relazione ad un mero elemento cronologico - Asserita violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato - Asserita natura tributaria della misura in contrasto con il principio di progressività - Asserita incidenza negativa sul buon andamento degli uffici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 30 luglio 2010, n. 122), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 Cost., in quanto - prevedendo per il personale pubblico non contrattualizzato il blocco delle progressioni automatiche degli stipendi per gli anni 2011-2013 ed efficacia solo giuridica delle progressioni di carriera comunque disposte nello stesso periodo - impedirebbe agli ufficiali di Guardia di finanza, che, nel corso del predetto triennio abbiano acquisito il grado di maggiore o maturato i tredici anni di servizio senza demerito dalla nomina di ufficiale, di conseguire la remunerazione del lavoro straordinario nella misura corrispondente rispettivamente alla qualifica conseguita o all'anzianità raggiunta. La disposizione de qua è giustificata, nel suo complesso, dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti. Essa non determina una disparità di trattamento in relazione ad un mero elemento cronologico in quanto coloro che si sono visti riconoscere un migliore trattamento retributivo hanno raggiunto il grado superiore o maturato la maggiore anzianità di servizio prima del 1° gennaio 2010 e tale elemento di per sé può giustificare un differente trattamento retributivo. Peraltro, non esiste un principio di omogeneità di retribuzioni a parità di anzianità poiché, in situazioni determinate, è ammessa una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità. Quanto alla disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, non può non rilevarsi che le profonde diversità dello stato giuridico escludono ogni possibile comparazione. Altresì, non sussiste violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato in quanto il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto per singoli istituti né giorno per giorno, dovendosi valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza. Non sussiste violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost. in relazione alla asserita natura tributaria della misura. La norma censurata, infatti, non ha natura tributaria in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico e non realizza un'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato a copertura di pubbliche spese, ma determina un risparmio di spesa. Infine, non vi è alcuna incidenza sul buon andamento degli uffici in quanto il principio del buon andamento non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi.

- Sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica, anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto, v. le citate sentenze n. 296/1993, 496/1993, 304/2013, 310/2013 e l'ordinanza n. 299/1999.

- Sul rapporto tra modifiche in senso sfavorevole della disciplina dei rapporti di durata e lesione dell'affidamento del cittadino, v. le citate sentenza n. 206/2009, 236/2009, 302/2010, 166/2012, 310/2013.

Sulla inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, v. la citata sentenza n. 304/2013, 310/2013.

- Sulla discrezionalità del legislatore nel prediligere esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti, v. le citate sentenze n. 304/2013, 310/2013.

- Sulla necessità di valutare la proporzionalità della retribuzione in ragione del trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di significativa ampiezza, v. le citate sentenze n. 164/1994, 470/2002, 287/2006, 366/2006, 304/2013, 310/2013.

- Sulla natura non tributaria dell'art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78/2010, v. la citata sentenza n. 304/2013 e l'ordinanza n. 263/2002.

- Sull'impossibilità di richiamare il principio di buon andamento al fine di conseguire miglioramenti retributivi, v. la sentenza n. 273/1997 e le ordinanze n. 205/1998 e 263/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 21

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 21

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte