Lavoro - Impugnazione del licenziamento - Contratti di lavoro a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della legge - Decadenza del lavoratore dall'azione di nullità per mancata impugnazione del contratto nel termine di decadenza di cui al riformato art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, impugnato, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione del termine decadenziale di 60 giorni (stabilito dal riformato art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966) per la contestazione della legittimità del termine apposto al contratto di lavoro, anche ai contratti a tempo determinato già conclusi (per scadenza del termine finale) alla data di entrata in vigore della legge e con decorrenza dalla medesima data. Il nuovo regime introdotto dal suddetto art. 32 si applica, nel suo complesso, a tutti i contratti a termine (quelli già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, quelli in corso di esecuzione e quelli instaurati successivamente) per garantire la speditezza dei processi con l'introduzione di termini decadenziali in precedenza non previsti, contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto e ridurre il contenzioso giudiziario in materia. Sussistono, pertanto, profili concreti che impongono di ritenere non irragionevole la scelta legislativa di applicare retroattivamente il più rigoroso e gravoso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine già conclusi, lasciando immutato per il passato il più favorevole regime previsto per altre forme contrattuali o atti datoriali, come il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il trasferimento del lavoratore, la cessione del contratto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda e la somministrazione di lavoro irregolare. Inoltre, le fattispecie poste a confronto dal rimettente sono diverse e non possono essere rese omogenee dalla previsione di un identico termine di decadenza, la cui precipua finalità è l'accelerazione dei tempi del processo.
- Sulla possibilità di scrutinare la questione in riferimento ad un testo normativo successivamente modificato, qualora la norma impugnata non sia sostanzialmente incisa dalle modifiche ovvero queste non assumano rilevanza rispetto al tenore delle censure., v. le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.
- Sull'inammissibilità delle deduzioni delle parti private volte ad estendere il thema decidendum fissato dagli atti di promovimento, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 275/2013, 271/2011, 236/2009, 86/2008 e 244/2005.
- Sulla motivazione in punto di rilevanza, che deve tener conto anche della non uniformità degli indirizzi giurisprudenziali formatisi in ordine all'ambito di operatività della disposizione impugnata, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 275/2013, 280/2012, 115/2012 e 140/2009.
- Sull'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 10/2013, 17/2011, 82/2010, 50/2010 e 221/2008.
- Per l'orientamento secondo cui la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 108/2006, 340/2004 e 135/2004.
- Sulla diversità delle fattispecie poste a confronto dal rimettente, v. la citata sentenza n. 303/2011.