Sentenza 156/2014 (ECLI:IT:COST:2014:156)
Massima numero 37986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  21/05/2014;  Decisione del  21/05/2014
Deposito del 04/06/2014; Pubblicazione in G. U. 11/06/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Dipendenti del cosiddetto parastato - Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 64, comma 5, della legge n. 144 del 1999 - Disposizione di interpretazione autentica - Previsione che il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio e che, in questo ultimo caso, il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa - Lamentata retroattività della norma asseritamente lesiva del principio dell'affidamento nella certezza del diritto, del diritto di difesa, delle funzioni giurisdizionali e del principio convenzionale del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali (CEDU), dell'art. 18, comma 19, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale, nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 64, comma 5, della legge 1999, n. 144, prevede che, nel settore del cosiddetto Parastato, il previsto contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio, dovendo essere calcolato, in quest'ultimo caso, sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 e trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa. La disposizione interviene in una materia nella quale, prima di tale intervento chiarificatore, vi era una situazione di oggettiva incertezza, con relativo contrasto giurisprudenziale, in ordine all'applicabilità o meno del menzionato contributo oltre che agli ex-dipendenti già collocati a riposo anche ai lavoratori ancora in servizio. Posto che il legislatore può emanare norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica) - purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU - la disposizione censurata non contrasta con alcuno dei parametri evocati dai rimettenti in quanto, da un lato, essa non incide su posizioni giuridiche acquisite, né su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione; dall'altro, perché essa risponde ad obiettivi d'indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale, quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell'uguaglianza e della solidarietà, all'interno di un sistema di previdenza.

- Sul divieto di retroattività della legge, vedi le sentenze nn. 264/2012, 15/2012, 236/2011 e 393/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 19

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6