Tributi - In genere - Principio dell'eguaglianza tributaria - Possibile diversificazione tra contribuenti, supportata da adeguata giustificazione, anche per la selezione degli indici rivelatori della capacità contributiva, ad esempio tra specie di beni patrimoniali di natura sia mobiliare che immobiliare. (Classif. 255001).
Il principio dell’eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (Precedenti: S. 49/2024 - mass. 46067; S. 288/2019 - mass. 41903).
Il legislatore gode di un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale: di conseguenza, non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di tale capacità, le varie specie di beni patrimoniali, sia di natura mobiliare che immobiliare. (Precedenti: S. 49/2024 - mass. 46067; S. 108/2023 - mass. 45555).