Reati e pene - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limiti - Scelte non arbitrarie e proporzionate al fine perseguito (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che sanziona da due a sei anni chi utilizza o rende dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito). (Classif. 210048).
Il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione; pertanto, unicamente a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione si può ritenere che la scelta legislativa trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46833; S. 68/2012 - mass. 36174).
Se le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli, la discrezionalità del legislatore non può equivalere ad arbitrio. Pertanto, il sindacato sulla proporzionalità della pena può e deve svolgersi entro i confini della non manifesta irragionevolezza della scelta sanzionatoria, superati i quali, soltanto, quest’ultima può reputarsi arbitraria. Al fine di perimetrare la valutazione di legittimità costituzionale così intesa, è stato sviluppato un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena in cui assumono rilievo la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata, atta a ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, e l’asprezza del minimo edittale. (Precedenti: S. 202/2025 - mass. 47308; S. 171/2025 - mass. 47108; S. 83/2025 - mass. 46778; S. 91/2024; S. 46/2024 - mass. 46029).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., che punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. La figura criminosa censurata – reato di pericolo concreto a dolo specifico, per la consumazione del quale non è richiesta l’effettiva erogazione del sussidio – tutela non il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve il beneficio, bensì il patrimonio dell’ente erogante e, in particolare, le specifiche e limitate risorse destinate all’erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso. Il minimo edittale di anni due di reclusione, pur costituendo una sanzione severa, non può dunque essere considerato di per sé irragionevolmente aspro e pertanto manifestamente sproporzionato; se può certamente essere oggetto di critica sul piano della politica criminale, tali valutazioni sono estranee al giudizio di legittimità costituzionale. Né si espone a un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione sul piano della comparazione esterna, in particolare con le fattispecie di truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea, ex art. 640-bis cod. pen., per le rilevanti differenze con riguardo alla tipizzazione della condotta e alla ratio dell’incriminazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter cod. pen., reato di evento, per la diversità, nonostante somiglianza, in ordine al momento consumativo e all’elemento soggettivo).