Procedimento civile - Cause di competenza del giudice di pace il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 - Deflazione del contenzioso in relazione alle cosiddette cause bagatellari - Disciplina delle spese di lite - Previsione che la liquidazione delle spese non possa superare, nel caso in cui la parte sia assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda - Asserita violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Asserito trattamento irragionevolmente deteriore rispetto alle controversie di lavoro - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, cod. proc. civ. [introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.l. n. 212 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2012], impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, cod. proc. civ. - cioè in quelle instaurabili dinanzi al giudice di pace, il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente - non possa superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda. Infatti, con la disciplina censurata il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità in tema di norme processuali in termini assolutamente ragionevoli poiché le cause coinvolte sono esclusivamente quelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace; le eventuali difficoltà nel reperimento di un difensore che adegui l'importo del proprio onorario a quello del valore della lite si risolve in un mero inconveniente di fatto; il principio del bilanciamento dei valori di pari rilievo costituzionale rende il diritto di difesa cedevole a fronte del valore del giusto processo. Inoltre, le snelle e semplici cause di competenza del giudice di pace, decidibili secondo equità, non possono essere comparate con le cause di lavoro, attinenti a diritti maggiormente rilevanti sul piano sociale e appartenenti, peraltro, alla competenza del Tribunale ordinario.
- Sull'assistenza del difensore quale normale presidio per l'esercizio effettivo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., v., per tutte, le citate sentenze nn. 106/2010 e 63/1972.
- In tema di ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 270/2012, 446/2007, 158/2003 e 59/1999. In particolare, circa la scelta di non obbligatorietà dell'assistenza di difensore abilitato in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia, v. la citata sentenza n. 158/2003; circa l'opzione per una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (stante la non indefettibile coessenzialità alla tutela giurisdizionale della ripetizione di dette spese), v. le citate sentenze nn. 270/2012, 117/1999 e 196/1982.
- Relativamente al mero inconveniente di fatto, non involgente un problema di costituzionalità, in quanto non direttamente riferibile alla previsione della norma censurata, ma ricollegabile, invece, alla sua concreta applicazione, v. le citate sentenze nn. 270/2012 e 295/1995.