Procedimento civile - Deflazione del contenzioso previdenziale - Giudizi pendenti in primo grado alla data del 31 dicembre 2010, di valore non superiore a euro 500,00 e nei quali sia parte l'INPS - Generalizzata estinzione di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente - Asserita irragionevolezza - Asserita lesione della sfera di competenza dell'ordine giudiziario - Asserita violazione del principio del giusto processo - Asserita lesione della tutela previdenziale - Asserita violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lett. a), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito,con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111) - che attua una deflazione del contenzioso previdenziale attraverso la previsione di una generalizzata estinzione di diritto dei giudizi pendenti di valore contenuto - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 38, primo e secondo comma, 97, 102 e 111 Cost., nonché all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La norma si colloca in un quadro connotato, tra le altre, dalla finalità di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei relativi processi; essa dunque costituisce lo strumento per attuare l'obiettivo che il legislatore si era prefisso. In particolare, sotto i profili dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento, la prospettazione del rimettente si fonda sull'erroneo presupposto che il «riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente» incida sulla disciplina sostanziale dei rapporti su cui essa è destinata ad operare, finalità che è del tutto estranea alla ratio legis; inoltre, la circostanza che i braccianti agricoli precari otterrebbero il riconoscimento di una pretesa esclusa per tutti gli altri lavoratori dipendenti, trattandosi di un mero inconveniente di fatto, non è idoneo ad introdurre il giudizio di legittimità di una norma in quanto non è dalla disposizione censurata che derivano, in via diretta ed immediata, le discriminazioni ipotizzate dal rimettente. Non risulta nemmeno la violazione del principio del giusto processo, dovendosi rimarcare che l'incidenza della disciplina censurata sui giudizi in corso si colloca su un piano diverso da quella che è l'applicazione giudiziale di una norma sostanziale alla singola fattispecie. Parimenti non possono ritenersi violate le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria in quanto il legislatore non risolve, con la forma della legge, specifiche controversie, né dètta la soluzione delle concrete fattispecie in giudizio, ma opera sul piano delle fonti, delimitando la fattispecie normativa che è presupposto della potestas judicandi. Quanto all'asserita lesione del principio di buon andamento, il parametro è inconferente in quanto detto principio è applicabile esclusivamente all'attività della pubblica amministrazione e non allo svolgimento della funzione legislativa. La natura processuale e non sostanziale della contestata misura deflattiva ne esclude altresì il contrasto con l'art. 38, primo e secondo comma, Cost. Infine, la palese infondatezza della censura di violazione degli obblighi derivanti dalla CEDU discende dalla già evidenziata impossibilità di ravvisare «interferenze» del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, in ragione dell'inidoneità della norma impugnata ad influire sullo jus dicere in relazione alla soluzione giudiziaria delle controversie sulle quali essa incide, nonché dalla impossibilità di far discendere la lesione del principio di non discriminazione da situazioni individuali o dalle condizioni soggettive del singolo ricorrente o dei destinatari della disposizione censurata.
- Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione sia sorretta da un adeguato impianto argomentativo circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, v. le citate sentenze nn. 273/2013 e 225/2013.
- Per l'inammissibilità delle censure svolte dalla difesa della parte ricorrente nel giudizio a quo, con riferimento a profili non evocati dal rimettente, v. la citata sentenza n. 349/2007.
- Per l'affermazione che la disposizione impugnata introduce «una misura di carattere processuale con chiari intenti di deflazione del contenzioso», v. la citata sentenza n. 173/2010.
- Per l'affermazione che la realizzazione di economie di spesa nel settore previdenziale sia idonea a giustificare, nell'ottica del bilanciamento dei valori costituzionali, soluzioni atte a rendere sostenibile l'equilibrio del sistema previdenziale e tenga conto anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio, v. le citate sentenze nn. 264/2012 e 316/2010.
- Per l'affermazione che la disposizione in esame non tocca la potestà di giudicare ma opera sul piano generale ed astratto delle fonti, v. le citate sentenze nn. 303/2011, 94/2009, 170/2008, 432/1997 e 419 del 2000; ordinanza n. 263/2002.
- Sul mero inconveniente di fatto, inidoneo ad introdurre il giudizio di legittimità di una norma, v. le citate sentenze nn. 117/2012 e 303/2011; ordinanza n. 362/2008.
- Sul segno certamente positivo della soluzione contemplata dalla norma impugnata sia per l'INPS che per le parti ricorrenti, v. le citate sentenze nn. 257/2011, 55/1997 e 103/1995; ordinanza n. 52/2001.
- Sul principio di buon andamento, applicabile esclusivamente all'attività della pubblica amministrazione, v. le citate sentenze nn. 94/2009, 372/2008, 241/2008 e 182/1996.
- Per l'affermazione che l'art. 38 Cost. non esclude «la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca un trattamento previdenziale prima spettante in base alla legge, fermo restando il controllo di ragionevolezza sulle singole norme riduttive», v. le citate sentenze nn. 119/2012 e 257/2011.