Sentenza 159/2014 (ECLI:IT:COST:2014:159)
Massima numero 37989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
21/05/2014; Decisione del
21/05/2014
Deposito del 06/06/2014; Pubblicazione in G. U. 11/06/2014
Massime associate alla pronuncia:
37990
Titolo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. È, infatti, evidente che l'impugnazione congiunta degli articoli menzionati eccede di larga misura l'oggetto del giudizio a quo, essendo il giudice remittente chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR Lazio in ordine alle controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disciplinata dai soli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p), del codice del processo amministrativo.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. È, infatti, evidente che l'impugnazione congiunta degli articoli menzionati eccede di larga misura l'oggetto del giudizio a quo, essendo il giudice remittente chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR Lazio in ordine alle controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disciplinata dai soli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p), del codice del processo amministrativo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 13
co.
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 14
co.
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 15
co.
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 18/06/2009
n. 69
art. 44