Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali - Copertura degli oneri derivanti con risorse a valere sulle UPB S04.06.005 e S06.06.004 del bilancio della Regione per l'esercizio 2013 - Ricorso del Governo - Asserita insufficienza della copertura finanziaria - Ius superveniens satisfattivo delle pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 1° febbraio 2013, n. 2 (recante, tra l'altro, norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., in quanto provvedono alla copertura degli oneri derivanti, rispettivamente, dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 9, con risorse a valere sulle unità previsionali di base (UPB) S04.06.005 e S06.06.004 del bilancio della Regione autonoma Sardegna per l'esercizio finanziario 2013 (non ancora approvato in via definita dal Consiglio regionale al momento della presentazione del ricorso). Infatti, l'art. 6 della legge regionale n. 13 del 2013 autorizza - a partire da un momento anteriore al 7 febbraio 2013, data di pubblicazione della legge regionale impugnata, nonché della sua entrata in vigore - gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese, per l'anno 2013, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla legge stessa, nel quale sono incluse le UPB, alle quali fa riferimento la censurata normativa. Detto ius superveniens è dunque intervenuto sulle disposizioni impugnate in senso satisfattivo delle pretese fatte valere dal ricorrente.
- Nel senso che va dichiarata la cessazione della materia del contendere quando lo ius superveniens interviene sulle disposizioni impugnate in senso satisfattivo delle pretese fatte valere dal ricorrente, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 19/2013 e 297/2012.
- Per l'affermazione che, con riguardo alle leggi di spesa di cui sia in discussione la sufficiente copertura finanziaria, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando sopraggiungano misure legislative idonee ad adeguare i pertinenti stanziamenti, in modo da sanare, con riferimento all'intero arco temporale di vigenza delle stesse, la mancanza della copertura dei relativi oneri, v. la citata sentenza n. 241/2013.