Ordinanza 161/2014 (ECLI:IT:COST:2014:161)
Massima numero 37992
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASSESE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  21/05/2014;  Decisione del  21/05/2014
Deposito del 06/06/2014; Pubblicazione in G. U. 11/06/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno a carico di un deputato, in relazione ad affermazioni rese alla stampa locale - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d'appello di Bologna, sezione seconda civile - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo

È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Corte di Appello di Bologna in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013 con la quale è stato affermato che le dichiarazioni - in relazione alle quali pende procedimento civile per risarcimento dei danni - rese alla stampa locale da un deputato concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, nonché la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri.

- Sulla forma dell'atto introduttivo del giudizio, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 315/2006 e le ordinanze nn. 129/2005, 402/2006, 229/2012, 151/2013.



Atti oggetto del giudizio

 19/09/2013  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4