Sentenza 162/2014 (ECLI:IT:COST:2014:162)
Massima numero 37994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 10/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37993  37995  37996  37997


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Lesione della libertà di autodeterminarsi - Lesione della integrità fisica e psichica - Diverso trattamento in base alla capacità economica - Insufficienza, nell'ambito del bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, del diritto all'identità genetica del nato a giustificare il divieto assoluto - Necessità di escludere il divieto "nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili" - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., l'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, nella parte in cui stabilisce per la coppia destinataria delle norme in materia di procreazione medicalmente assistita il divieto di fecondazione di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. La scelta della coppia, assolutamente sterile o infertile, di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminazione, la quale, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo. La norma censurata incide, inoltre sul diritto alla salute, che va inteso nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, e la cui tutela deve essere di pari grado a quello della salute fisica. Infatti, l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, può incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia. Peraltro, la disciplina de qua realizza un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale, negato ai soli soggetti privi delle risorse finanziarie necessarie per poter fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. Infine, il divieto assoluto di fecondazione eterologa non è neppure giustificabile dalla necessità di tutelare, nell'ambito del bilanciamento degli interessi costituzionalmente coinvolti, il diritto del nato da PMA di tipo eterologo all'identità genetica, poiché l'ordinamento ammette a determinate condizioni la possibilità per il figlio di accedere alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici. Pertanto, il censurato divieto, nella sua assolutezza, è il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in ragione anche del canone di razionalità dell'ordinamento.
(Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)

- Per l'affermazione che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in sede cautelare, qualora il giudice non abbia provveduto sulla domanda ovvero quando abbia concesso la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale egli è titolare in tale sede, v. le citate ordinanze nn. 3/2014 e 150/2012.

- Per l'affermazione che il giudizio di legittimità costituzionale, una volta instaurato in seguito ad ordinanza di rimessione, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, v. le citate sentente nn. 274/2011 e 227/2010.

- Per l'affermazione che non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle ordinanze di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 275/2013 e la citata ordinanza n. 10/2014.

- Nel senso che spetta alla Corte costituzionale valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum e stabilire anche l'ordine con cui affrontarle nella sentenza, v. le citate sentenze nn. 278/2013, 98/2013 e 293/2010.

- Sulla necessità che i valori costituzionali coinvolti dalla legge n. 40 del 2004 siano bilanciati in modo da assicurare un livello minimo di tutela legislativa ad ognuno, v. le citate sentenze nn. 151/2009, 45/2005 e 347/1998.

- Per l'affermazione che la tutela dell'embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione, v. la citata sentenza n. 151/2009.

- Sulla richiesta referendaria tesa ad eliminare il divieto di fecondazione eterologa, v., tra le altre, la citata sentenza n. 49/2005.

- Nel senso che le limitazioni alla libertà di autodeterminazione devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall'impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango, v. la citata sentenza n. 332/2000.

- Per l'affermazione che la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli, v. le citate sentenze nn. 189/1991 e 123/1990.

- Per l'affermazione che l'istituto dell'adozione mira prevalentemente a garantire una famiglia ai minori, v. la citata sentenza n. 11/1981.

- Per l'affermazione che il diritto alla salute va inteso nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, e la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica, v. le citate sentenze nn. 251/2008, 113/2004, 253/2003 e 167/1999.

- Per l'affermazione che gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti, v. la citata sentenza n. 161/1985.

- Per l'affermazione che, nel caso di patologie produttive di una disabilità, la discrezionalità spettante al legislatore ordinario nell'individuare le misure più opportune incontra il limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, v. le citate sentenze nn. 80/2010 e 251/2008.

- Sui limiti alla discrezionalità legislativa in tela di scelte terapeutiche, che devono tener conto anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, nonché sull'autonomia e sulla responsabilità del medico, v. le citate sentenze nn. 8/2011 e 151/2009.

- Per le ipotesi tipiche e molto limitate di reviviscenza che l'ordinamento costituzionale tollera, v., tra le più recenti, la citata sentenza n. 70/2013.

- Per l'affermazione che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che può derivarne e che, al contrario, deve intervenire in caso di vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa, v. le citate sentenze nn. 278/2013, 113/2011 e 59/1958.

- Per l'affermazione che il sindacato circa il rispetto del principio di costituzionalità deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico, v. la citata sentenza n. 1/2014.

- Sul diritto del figlio adottivo a conoscere le proprie origini e, quindi, l'identità dei genitori biologici, v. la citata sentenza n. 278/2013.

- Nel senso che dall'art. 3 Cost. può essere desunto un canone di "razionalità" della legge svincolato da una normativa di raffronto, v. la citata sentenza n. 87/2012.

- Sulla struttura dello scrutinio di ragionevolezza e del test di proporzionalità, v. le citate sentenze nn. 1/2014 e 1130/1988.

- Per l'affermazione che «il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità della fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe», v. la citata sentenza n. 1009/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 14