Sentenza 162/2014 (ECLI:IT:COST:2014:162)
Massima numero 37996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
09/04/2014; Decisione del
09/04/2014
Deposito del 10/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Conseguenze connesse all'elusione del divieto - Previsione che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi - Dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto per le coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Necessità di espungere dalla disposizione censurata le parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3" - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Conseguenze connesse all'elusione del divieto - Previsione che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi - Dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto per le coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Necessità di espungere dalla disposizione censurata le parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3" - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.
Testo
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto di fecondazione eterologa, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31e 32 Cost., limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», l'art. 9, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in caso di ricorso alla PMA eterologa, prevede che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
(Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto di fecondazione eterologa, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31e 32 Cost., limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», l'art. 9, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in caso di ricorso alla PMA eterologa, prevede che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
(Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/2004
n. 40
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 8
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 14