Sentenza 38/2024 (ECLI:IT:COST:2024:38)
Massima numero 46053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  24/01/2024;  Decisione del  24/01/2024
Deposito del 08/03/2024; Pubblicazione in G. U. 13/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  46054  46055


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secondo il diritto vivente - Definizione - Reiterazione e stabilità, uniformità e continuità dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità - Facoltà del giudice che non voglia uniformarsi ad esso di sollevare questione di legittimità costituzionale per la rimozione del diritto vivente formatosi. (Classif. 112006).

Testo

La configurabilità di un diritto vivente è condizionata dalla reiterazione e conseguente stabilità dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità: solo il consolidamento della ricostruzione offerta da quest’ultima permette, infatti, di ritenere certo che la norma desunta da una determinata disposizione, per l’uso ripetuto nel tempo e il grado di consenso raccolto, sia qualificabile ormai come tale. Compete a questa Corte, tuttavia, soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni unite, «verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio “diritto vivente” nell’ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta». (Precedenti: S. 202/2023 - mass. 45816; S. 54/2023 - mass. 45420).

Sussiste un diritto vivente al cospetto dell’interpretazione di una disposizione affermatasi in seguito all’abbandono di un determinato approccio interpretativo già in precedenza contrastato e attestatasi, all’attualità, in termini di stabilità, uniformità e continuità su un’unica lettura, secondo una tendenza ormai uniforme da molti anni. (Precedenti: S. 266/2006 - mass. 30580; S. 225/1984; O. 128/1988 - mass. 10323).

Di fronte a un solido diritto vivente il giudice a quo, pur rimanendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione, può altresì legittimamente esercitare la facoltà alternativa di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e, su tale presupposto, richiederne il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali evocati. Egli non può, quindi, essere censurato per avere omesso di seguire altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi – sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente –, poiché la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così tenace da essere difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o di questa stessa Corte. (Precedenti: S. 243/2022 - mass. 45155; S. 180/2021 - mass. 44153; S. 95/2020 - mass. 42968; S. 141/2019 - mass. 41816).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte