Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Conseguenze connesse all'elusione del divieto - Previsione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro nei confronti delle strutture che dovessero praticarla - Dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto per le coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Necessità di escludere le sanzioni in riferimento alla fattispecie predetta - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.
È costituzionalmente illegittimo, nei limiti di cui in motivazione e per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., l'art. 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). La norma - che commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro a chiunque utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia - non può applicarsi ai casi in cui il ricorso (coppie assolutamente sterili o infertili) alla PMA eterologa è stato ammesso per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004.
(Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)