Ordinanza 164/2014 (ECLI:IT:COST:2014:164)
Massima numero 37999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  07/05/2014;  Decisione del  07/05/2014
Deposito del 10/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata registrazione entro il termine di legge, ovvero registrazione di un contratto con un importo inferiore a quello effettivo, ovvero registrazione di un contratto di comodato fittizio - Sostituzione sanzionatoria della disciplina convenzionalmente stabilità dalle parti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevede un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge. Infatti, la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione di legge.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, v. la citata sentenza n. 50/2014.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 83/2014.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 3  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte