Sentenza 165/2014 (ECLI:IT:COST:2014:165)
Massima numero 38000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Distribuzione di carburanti - Disposizione che prevede la presenza di impianti fotovoltaici o capacità complessive dei serbatoi per gli impianti di distribuzione dei carburanti - Disposizione che limita la vendita al dettaglio, presso gli impianti di distribuzione di carburante, ad una superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato - Ricorso del Governo - Sopravvenuta rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Commercio - Norme della Regione Toscana - Distribuzione di carburanti - Disposizione che prevede la presenza di impianti fotovoltaici o capacità complessive dei serbatoi per gli impianti di distribuzione dei carburanti - Disposizione che limita la vendita al dettaglio, presso gli impianti di distribuzione di carburante, ad una superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato - Ricorso del Governo - Sopravvenuta rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
Deve essere dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost. Infatti, l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, seguita da rituale accettazione da parte della Regione resistente, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Deve essere dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost. Infatti, l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, seguita da rituale accettazione da parte della Regione resistente, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
28/09/2012
n. 52
art. 39
co.
legge della Regione Toscana
28/09/2012
n. 52
art. 41
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23