Sentenza 165/2014 (ECLI:IT:COST:2014:165)
Massima numero 38002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38000  38001  38003  38004  38005  38006  38007  38008  38009


Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita - Istanza allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) - Onere di effettuare analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi, di predisporre un bilancio dei rifiuti, di allegare progetti supplementari, di avanzare istanze per lo svolgimento di conferenze dei servizi - Aggravamento degli oneri documentali e delle attività supplementari previsti dalla legislazione statale - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza intraregionale e interregionale - Contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 che - introducendo ex novo nel codice del commercio di cui alla legge reg. n. 28 del 2005 gli artt. 18-ter, 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies - aggravano gli oneri di produzione documentale e le attività supplementari a carico di chi presenta istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita. Le disposizioni censurate, infatti, rappresentano un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Toscana, sotto un duplice profilo, interregionale e intraregionale, poichè gli esercenti che intendono operare nel territorio toscano si trovano esposti a maggiori oneri rispetto ai competitori di altre Regioni, ma anche rispetto a chi già svolge un'attività commerciale nello stesso territorio regionale. Deriva, pertanto, la violazione del menzionato parametro costituzionale in quanto, anche se la normativa statale contenuta nell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 prevede la possibilità di contemperare la liberalizzazione del commercio con l'esigenza di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali, essa comunque deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).

- Sulla necessità di contemperare la liberalizzazione del commercio con l'esigenza di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali, vedi le citate sentenze nn. 85/2013, 38/2013, 299/2012 e 264/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  28/09/2012  n. 52  art. 13  co. 

legge della Regione Toscana  28/09/2012  n. 52  art. 14  co. 

legge della Regione Toscana  28/09/2012  n. 52  art. 15  co. 

legge della Regione Toscana  28/09/2012  n. 52  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 38    co. 3  

legge  06/08/2008  n. 133  art.   

decreto legge  06/12/2011  n. 201  art. 31    co. 2  

legge  22/12/2011  n. 214  art.