Sentenza 165/2014 (ECLI:IT:COST:2014:165)
Massima numero 38003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Grandi strutture di vendita - Introduzione di requisiti obbligatori relativi alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello - Necessaria dotazione di strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, bacini per la raccolta delle acque piovane, parcheggi per le biciclette e le auto elettriche, servizi di trasporto pubblico e privato, spazi per l'accoglienza del cliente e aree dedicate ai bambini - Contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Commercio - Norme della Regione Toscana - Grandi strutture di vendita - Introduzione di requisiti obbligatori relativi alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello - Necessaria dotazione di strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, bacini per la raccolta delle acque piovane, parcheggi per le biciclette e le auto elettriche, servizi di trasporto pubblico e privato, spazi per l'accoglienza del cliente e aree dedicate ai bambini - Contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 17 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 e 2 della legge reg. 5 aprile 2013, n. 13 che, introducendo ex novo l'art. 18-septies nel codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, prevede che le grandi strutture di vendita soddisfino alcuni requisiti obbligatori, relativi tra l'altro alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello nonché alle strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, alle fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, ai bacini per la raccolta delle acque piovane, ai parcheggi per le biciclette e le auto elettriche (con i relativi punti di ricarica), ai servizi di trasporto pubblico e privato, agli spazi per l'accoglienza del cliente e alle aree dedicate ai bambini. Infatti, l'introduzione di tali ulteriori requisiti per le grandi strutture commerciali da parte del legislatore regionale - benché ispirata a ragioni di protezione dell'ambiente, della salute e di altre esigenze sociali che ai sensi della legislazione statale vigente , e in particolare dell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, potrebbero giustificare un limite alla liberalizzazione - ha l'effetto diretto di rendere più onerosa, rispetto agli operatori di altre Regioni e agli operatori già attivi nella stessa Regione Toscana, l'esercizio dell'attività economica, con evidente disparità concorrenziale e conseguente lesione del menzionato parametro costituzionale. La tutela dei predetti valori è effettivamente considerata dal legislatore statale quale valida ragione di deroga al principio generale della liberalizzazione delle attività commerciali; tuttavia, i predetti valori non possono essere tutelati dal legislatore regionale attraverso l'esercizio della competenza residuale del commercio, che incontra un limite nella natura trasversale e prevalente della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 17 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 e 2 della legge reg. 5 aprile 2013, n. 13 che, introducendo ex novo l'art. 18-septies nel codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, prevede che le grandi strutture di vendita soddisfino alcuni requisiti obbligatori, relativi tra l'altro alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello nonché alle strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, alle fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, ai bacini per la raccolta delle acque piovane, ai parcheggi per le biciclette e le auto elettriche (con i relativi punti di ricarica), ai servizi di trasporto pubblico e privato, agli spazi per l'accoglienza del cliente e alle aree dedicate ai bambini. Infatti, l'introduzione di tali ulteriori requisiti per le grandi strutture commerciali da parte del legislatore regionale - benché ispirata a ragioni di protezione dell'ambiente, della salute e di altre esigenze sociali che ai sensi della legislazione statale vigente , e in particolare dell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, potrebbero giustificare un limite alla liberalizzazione - ha l'effetto diretto di rendere più onerosa, rispetto agli operatori di altre Regioni e agli operatori già attivi nella stessa Regione Toscana, l'esercizio dell'attività economica, con evidente disparità concorrenziale e conseguente lesione del menzionato parametro costituzionale. La tutela dei predetti valori è effettivamente considerata dal legislatore statale quale valida ragione di deroga al principio generale della liberalizzazione delle attività commerciali; tuttavia, i predetti valori non possono essere tutelati dal legislatore regionale attraverso l'esercizio della competenza residuale del commercio, che incontra un limite nella natura trasversale e prevalente della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
28/09/2012
n. 52
art. 17
co.
legge della Regione Toscana
05/04/2013
n. 13
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 06/12/2011
n. 201
art. 31
co. 2
legge 22/12/2011
n. 214
art.
decreto legge 24/01/2012
n. 1
art. 1
legge 24/03/2012
n. 27
art.