Sentenza 165/2014 (ECLI:IT:COST:2014:165)
Massima numero 38005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Grandi strutture di vendita - Previsione che la procedura davanti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) si svolga secondo le condizioni e le procedure già riconosciute incostituzionali perché costituenti ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.
Commercio - Norme della Regione Toscana - Grandi strutture di vendita - Previsione che la procedura davanti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) si svolga secondo le condizioni e le procedure già riconosciute incostituzionali perché costituenti ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 12 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, nella parte in cui, modificando l'art. 18, comma 1, del codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, stabilisce che l'autorizzazione alle grandi strutture di vendita sia rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies». Tali ultime disposizione, infatti - che aggravano gli oneri di produzione documentale e le attività supplementari a carico di chi presenta istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita - sono state dichiarate incostituzionali in quanto determinano una disparità concorrenziale, con conseguente lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 12 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, nella parte in cui, modificando l'art. 18, comma 1, del codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, stabilisce che l'autorizzazione alle grandi strutture di vendita sia rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies». Tali ultime disposizione, infatti - che aggravano gli oneri di produzione documentale e le attività supplementari a carico di chi presenta istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita - sono state dichiarate incostituzionali in quanto determinano una disparità concorrenziale, con conseguente lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
28/09/2012
n. 52
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 06/12/2011
n. 201
art. 31
co. 2
legge 22/12/2011
n. 214
art.
decreto legge 24/01/2012
n. 1
art. 1
legge 24/03/2012
n. 27
art.