Sentenza 165/2014 (ECLI:IT:COST:2014:165)
Massima numero 38006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38000  38001  38002  38003  38004  38005  38007  38008  38009


Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Introduzione della tipologia di esercizio commerciale definita "strutture di vendita in forma aggregata" - Qualificazione della tipologia attraverso l'elemento della distanza minima tra gli esercizi - Previsione di una distanza minima inferiore rispetto a quella ordinaria - Contrasto con le normative statali attuative di direttive europee sulla liberalizzazione delle attività economiche - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 e 6 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 che, innovando il codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, introducono una procedura aggravata per i casi di strutture di vendita in forma aggregata, cioè per quelle «strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari». Le disposizioni censurate, infatti, assumendo la distanza minima tra gli esercizi quale elemento qualificante di tale tipologia di esercizio commerciale, si pongono in contrasto con l'art. 34, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e con l'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, i quali, nel recepire le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite e vietano, in particolare, l'imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di un'attività economica. Le disposizioni ragionali, quindi, vanificano le finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche perseguite dalla direttiva citata con conseguente illegittima limitazione della libertà di concorrenza, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., e invasione della relativa competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., esercitata con le ricordate norme statali.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).

- Sulle finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche perseguite dalla direttiva 2006/123/CE, vedi, ex plurimis, la sentenza n. 291/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  28/09/2012  n. 52  art. 20  co. 

legge della Regione Toscana  05/04/2013  n. 13  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  06/12/2011  n. 201  art. 34    co. 3  

legge  22/12/2011  n. 214  art.   

decreto legge  24/01/2012  n. 1  art. 1  

legge  24/03/2012  n. 27  art.