Commercio - Norme della Regione Toscana - Introduzione della tipologia di esercizio commerciale definita "strutture di vendita in forma aggregata" - Qualificazione della tipologia attraverso l'elemento della distanza minima tra gli esercizi - Previsione di una distanza minima inferiore rispetto a quella ordinaria - Contrasto con le normative statali attuative di direttive europee sulla liberalizzazione delle attività economiche - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 e 6 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 che, innovando il codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, introducono una procedura aggravata per i casi di strutture di vendita in forma aggregata, cioè per quelle «strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari». Le disposizioni censurate, infatti, assumendo la distanza minima tra gli esercizi quale elemento qualificante di tale tipologia di esercizio commerciale, si pongono in contrasto con l'art. 34, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e con l'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, i quali, nel recepire le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite e vietano, in particolare, l'imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di un'attività economica. Le disposizioni ragionali, quindi, vanificano le finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche perseguite dalla direttiva citata con conseguente illegittima limitazione della libertà di concorrenza, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., e invasione della relativa competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., esercitata con le ricordate norme statali.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).
- Sulle finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche perseguite dalla direttiva 2006/123/CE, vedi, ex plurimis, la sentenza n. 291/2012.