Sentenza 38/2024 (ECLI:IT:COST:2024:38)
Massima numero 46054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  24/01/2024;  Decisione del  24/01/2024
Deposito del 08/03/2024; Pubblicazione in G. U. 13/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  46053  46055


Titolo
Lavoro - In genere - Indennità di mobilità - Corresponsione rateale - Compatibilità con lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma - Esclusione, secondo l'interpretazione data dal diritto vivente - Denunciata violazione di parametri costituzionali - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 138001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per eccessiva genericità, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, ai sensi del quale i lavoratori in mobilità che intraprendano un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, con esclusione di quella rateale. Le argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno delle censure si rivelano del tutto apodittiche e assertive, riducendosi a una sostanziale riproposizione in termini solo formalmente diversi degli enunciati contenuti nei precetti costituzionali evocati, in assenza di adeguata spiegazione in ordine alle ragioni dell’asserita violazione. (Precedenti: S. 186/2023 - mass. 45780; S. 32/2023 - mass. 45351; S. 136/2022 - mass. 44793).



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/1991  n. 223  art. 7  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte