Sentenza 165/2014 (ECLI:IT:COST:2014:165)
Massima numero 38007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi commerciali di vendita in "outlet" - Prevista esposizione del solo prezzo finale - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi commerciali di vendita in "outlet" - Prevista esposizione del solo prezzo finale - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 5 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, modificando l'art. 19-quater del codice del commercio di cui alla legge regionale n. 28 del 2005, esige che gli esercizi commerciali di vendita in "outlet" espongano il solo prezzo finale di vendita. Una simile imposizione restringe la libertà imprenditoriale nella comunicazione dei prezzi praticati, così da ostacolare il libero esercizio della concorrenza in violazione del menzionato parametro costituzionale. L'asserita finalità perseguita, cioè quella di tutelare il consumatore, anche laddove esistente, in ogni caso attiene a materie di competenza esclusiva dello Stato (segnatamente alla materia del diritto civile), posto che le norme statali con finalità di liberalizzazione non possono interpretarsi come attributive di nuove competenze regionali in materie che loro non competono in base ai principi costituzionali.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 5 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, modificando l'art. 19-quater del codice del commercio di cui alla legge regionale n. 28 del 2005, esige che gli esercizi commerciali di vendita in "outlet" espongano il solo prezzo finale di vendita. Una simile imposizione restringe la libertà imprenditoriale nella comunicazione dei prezzi praticati, così da ostacolare il libero esercizio della concorrenza in violazione del menzionato parametro costituzionale. L'asserita finalità perseguita, cioè quella di tutelare il consumatore, anche laddove esistente, in ogni caso attiene a materie di competenza esclusiva dello Stato (segnatamente alla materia del diritto civile), posto che le norme statali con finalità di liberalizzazione non possono interpretarsi come attributive di nuove competenze regionali in materie che loro non competono in base ai principi costituzionali.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
05/04/2013
n. 13
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte