Sentenza 165/2014 (ECLI:IT:COST:2014:165)
Massima numero 38007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38000  38001  38002  38003  38004  38005  38006  38008  38009


Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi commerciali di vendita in "outlet" - Prevista esposizione del solo prezzo finale - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 5 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, modificando l'art. 19-quater del codice del commercio di cui alla legge regionale n. 28 del 2005, esige che gli esercizi commerciali di vendita in "outlet" espongano il solo prezzo finale di vendita. Una simile imposizione restringe la libertà imprenditoriale nella comunicazione dei prezzi praticati, così da ostacolare il libero esercizio della concorrenza in violazione del menzionato parametro costituzionale. L'asserita finalità perseguita, cioè quella di tutelare il consumatore, anche laddove esistente, in ogni caso attiene a materie di competenza esclusiva dello Stato (segnatamente alla materia del diritto civile), posto che le norme statali con finalità di liberalizzazione non possono interpretarsi come attributive di nuove competenze regionali in materie che loro non competono in base ai principi costituzionali.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  05/04/2013  n. 13  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte