Commercio - Norme della Regione Toscana - Distribuzione di carburanti - Installazione di impianti dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" prepagato, condizionata alla presenza di una adeguata sorveglianza - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 16 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, sostituendo l'art. 54-bis, comma 1, del codice del commercio di cui alla legge regionale n. 28 del 2005, condiziona alla presenza di una adeguata sorveglianza la possibilità di installare nuovi impianti di distribuzione del carburante dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" prepagato senza la presenza del gestore. Tale disposizione contrasta con l'obiettivo di liberalizzazione contenuto nell'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modifiche. Infatti, il maggiore onere economico e organizzativo imposto ai gestori toscani di impianti di distribuzione dei carburanti e, tra questi, a quelli che li intendono installare ex novo rispetto a quelli che li hanno già installati, viola il principio di parità concorrenziale e, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Né si può giustificare l'intervento del legislatore regionale in base a ragioni di ordine pubblico, trattandosi di esigenze che attengono ad un ambito di competenza statale esclusiva, e che in ogni caso richiederebbero un medesimo livello di garanzia negli impianti già installati, come nei nuovi.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).