Sentenza 165/2014 (ECLI:IT:COST:2014:165)
Massima numero 38009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Titolo
Commercio - Norme della Regione Toscana - Distribuzione di carburanti - Funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Commercio - Norme della Regione Toscana - Distribuzione di carburanti - Funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 18 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, sostituendo l'art. 84, comma 3, del codice del commercio di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, impone il funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, espressivo della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza, secondo cui «Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. [...]».
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 18 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, sostituendo l'art. 84, comma 3, del codice del commercio di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, impone il funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, espressivo della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza, secondo cui «Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. [...]».
(Restano assorbiti gli ulteriori profili).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
05/04/2013
n. 13
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 06/07/2011
n. 98
art. 28
co. 7
legge 15/07/2011
n. 111
art.