Energia - Norme della Regione Puglia - Divieto di "realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto" - Disciplina incongruente con la normativa statale di principio che afferma il favore per gli impianti di energia da fonti rinnovabili e ammette solo delimitate eccezioni a salvaguardia delle esigenze agricole - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, in ragione del contrasto con l'art. 12, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. La disposizione impugnata - che prevede il divieto di realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che non siano alimentati da biomasse ottenute, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, in un raggio di 70 chilometri dall'impianto - si discosta dalla previsione della citata norma interposta, che enuncia principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. In particolare, il citato art. 12, al comma 7, nella parte in cui stabilisce che gli impianti energetici da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone agricole, pur dovendosi tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, da un lato riflette il più ampio «principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili», dall'altro, attraverso l'imposizione di alcuni limiti, si preoccupa di preservare il «corretto inserimento degli impianti» nel paesaggio (art. 12, comma 10). Risulta evidente che la norma regionale impugnata persegue un obiettivo (la promozione della produzione agricola) che trascende i limiti tracciati dalla normativa statale di principio, in un ambito materiale ove la Corte ha già ravvisato la prevalenza della materia "energia" ed impone modalità gestionali incongruenti rispetto ai limiti da questa consentiti alla localizzazione in area agricola dell'impianto energetico. Si tratta, infatti, di conseguire lo scopo, originato dal diritto dell'Unione, di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili, come indicato dall'art. 3 del d.lgs. n. 28 del 2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
(Rimane assorbita l'ulteriore censura)
- Sulle disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, quali principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, v. le citate sentenze nn. 224/2012, 44/2011, 119/2010 e 282/2009.
- Per l'affermazione che l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, riflette il più ampio «principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili», v. la citata sentenza n. 275/2012.
- Per i limiti alla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, quali eccezioni rispetto alla regola, v. le citate sentenze nn. 275/2012 e 278/2010).
- Per la riconducibilità delle disposizioni sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla materia "energia", v. la citata sentenza n. 119/2010.
- Sull'affermazione che eventuali limiti a tale localizzazione non possano precedere, da parte della Regione, l'adozione delle linee guida, v. le citate sentenze nn. 344/2010, 168/2010, 119/2010, 282/2009 e 166/2009, e, con specifico riguardo alle zone agricole, sentenze nn. 224/2012 e 44/2011.