Sentenza 166/2014 (ECLI:IT:COST:2014:166)
Massima numero 38011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:
38010
Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Disposizione che regola l'applicazione ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge, del divieto recato dal comma 4 dell'art. 5, dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Energia - Norme della Regione Puglia - Disposizione che regola l'applicazione ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge, del divieto recato dal comma 4 dell'art. 5, dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2, comma 5, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, che regola l'applicazione del divieto recato dal comma 4 ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge, in quanto del tutto privo di oggetto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 4, della medesima legge.
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2, comma 5, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, che regola l'applicazione del divieto recato dal comma 4 ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge, in quanto del tutto privo di oggetto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 4, della medesima legge.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
21/10/2008
n. 31
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/05/1953
n. 87
art. 27