Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi edilizi in zone sismiche - Varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia - Prevista esclusione del parere di cui all'art. 89 del testo unico in materia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale - Deroga alla disposizione del testo unico, costituente principio fondamentale a tutela dell'incolumità pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, il quale prevede che non è necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), per le varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale. Il citato art. 89 impone a tutti i Comuni di richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggianti, nonché sulle loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio; ha come suo oggetto gli strumenti urbanistici e le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico e come sua ratio la tutela dell'interesse generale alla sicurezza delle persone. Esso, pertanto, costituisce principio fondamentale nella materia di competenza concorrente della «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica». La censurata norma regionale introduce una deroga al principio fondamentale espresso dall'evocato parametro interposto, non subordinando in alcun modo l'adozione delle varianti urbanistiche né all'acquisizione del previsto parere del competente ufficio tecnico regionale su tutti gli strumenti urbanistici, né al previo svolgimento dello studio di microzonazione sismica.
(Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura)
- Per l'affermazione che l'identificazione della materia nella quale si colloca la disposizione censurata richiede di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 119/2014, 300/2011, 430/2007 e 165/2007.
- Sulla riconducibilità di disposizioni regionali che intervenivano sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche all'ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello relativo alla «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica», entrambe rientranti nella potestà legislativa concorrente, con conseguente spettanza allo Stato della fissazione dei principi fondamentali, v. le citate sentenze nn. 300/2013, 101/2013, 201/2012, 254/2010, 248/2009 e 182/2006.
- Per l'affermazione che assumono valenza di "principio fondamentale" le disposizioni contenute nel Capo IV del d.P.R. n. 380 del 2001, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", che dispongono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico, v. le citate sentenze nn. 300/2013, 101/2013, 64/2013, 201/2012, 254/2010, 248/2009 e 182/2006.
- Sulla qualificazione di norme statali come principi fondamentali della materia di potestà concorrente «protezione civile», tali da assicurare l'"intento unificatore della legislazione statale", palesemente orientato a soddisfare quelle imprescindibili garanzie valevoli per tutti gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati con riguardo al rischio di calamità naturali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 254/2010 e 182/2006.
- Nel senso che l'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 trascende l'ambito della materia del «governo del territorio» o altro ambito di competenza riservato al legislatore regionale, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica e della «protezione civile», v. le citate sentenze nn. 300/2013, 101/2013, 64/2013, 201/2012, 254/2010 e 182/2006.
- Nel senso che l'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 riveste una posizione "fondante" di un determinato settore dell'ordinamento, attesa la rilevanza del bene protetto, che involge i valori della tutela dell'incolumità pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali, v. le citate sentenze nn. 282/2009, 364/2006 e 336/2005.