Acque - Grandi dighe per le quali sia accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico - Interventi necessari e urgenti - Individuazione rimessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con le regioni e le province di Trento e Bolzano - Interferenza di organi statali in un complesso di funzioni di competenza della ricorrente Provincia di Trento, in base allo statuto e alle norme di attuazione statutaria - Necessità di escludere l'applicazione della disposizione impugnata alla ricorrente Provincia di Trento - Illegittimità costituzionale in parte qua - Estensione degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità anche alla Provincia di Bolzano .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 8, comma 1, n. 13, 9, comma 1, n. 9, e 14 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 1973 e degli artt. 5 e 8 del d.P.R. n. 381 del 1974, l'art. 43, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui - nel prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha il compito di individuare, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome, le grandi dighe per le quali siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi - si applica anche alla Provincia di Trento. Infatti, in tema di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, e di utilizzazione delle acque pubbliche, esistono delle competenze delle Province autonome, rispetto alle quali il legislatore non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative. Una tale interferenza non può essere giustificata neanche dall'esigenza di coordinamento e collaborazione tra Stato e Province autonome a fini di tutela dai rischi idrogeologici, in quanto tale ultima esigenza è già sottesa alla disciplina del procedimento di adozione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, il quale contempla modalità di collaborazione specifiche e paritarie. Gli effetti della pronuncia si estendono alla Provincia di Bolzano.
- Sulla tempestività del ricorso, nei casi di delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, v. la citata sentenza n. 142/2012.
- Sull'affidamento nella tempestività del ricorso ingenerato prima della sentenza n. 142/2012, v. le citate sentenze nn. 138/2014, 99/2014, 89/2014, 72/2014, 61/2014.
- Sulla competenza delle Province autonome in materia di utilizzazione delle acque, v. la citata sentenza n. 412/1994.
- Sulla competenza primaria delle Province autonome in materia di attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, v. la citata sentenza n. 109/2011.